Comunicazioni, Lavoro

Nuovo Decreto flussi: la procedura per i datori di lavoro e la verifica dell’indisponibilità di lavoratori in Italia

9.11.2023

L’articolo 22 del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998) prevede che, prima di instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero tramite l’annuale Decreto flussi, il datore di lavoro debba verificare presso il Centro per l’impiego competente l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

Questa preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali.

La procedura

Il datore di lavoro compila il modulo di richiesta di personale e lo trasmette all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del Centro per l’impiego competente indicando nell’oggetto: “Decreto Flussi – Verifica indisponibilità”. La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente da una casella di posta elettronica certificata (pec).

Per individuare il Centro per l’impiego a cui rivolgerti digita il Comune della sede di lavoro nella sezione Centri per l’impiego: comparirà automaticamente il tuo Centro di competenza territoriale e, nella scheda relativa, potrai visualizzare l’indirizzo pec. In alternativa, puoi consultare l’elenco dei Centri per l’impiego regionali con relativo indirizzo pec.

Raccomandiamo la massima attenzione nel compilare tutti i campi presenti nel modulo di richiesta personale per permettere la presa in carico da parte del Centro per l’impiego ed evitare richieste di integrazione che potrebbero prolungare i tempi di evasione dell’istanza. Il modulo dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto dal datore di lavoro e timbrato; in assenza del timbro il datore di lavoro potrà allegare un documento di identità.

Il Centro per l’impiego competente provvede a pubblicizzare la richiesta di lavoro.

Il datore di lavoro può procedere con la richiesta di nulla osta in uno dei seguenti casi:

  1. assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego alla richiesta presentata, decorsi 15 giorni lavorativi dalla data della medesima;
  2. non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro ad esito negativo dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego;
  3. mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro, al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi  di queste circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Maggiori informazioni sulla procedura di verifica dell’indisponibilità sono contenute nell’informativa.

Per chiarimenti scrivi a servizio.integrazione@agenziapiemontelavoro.it

Maggiori informazioni

Se hai bisogno di maggiori informazioni sul Decreto Flussi puoi consultare: