Collocamento mirato – Aggiornamento graduatorie
servizio online
Il servizio in due parole
Permette di aggiornare annualmente i dati per la formazione del punteggio nelle graduatorie provinciali.
Pensato per
Persone con disabilità e altre categorie protette iscritte al collocamento mirato secondo quanto previsto dalla legge 68/1999.
Cosa puoi fare
Tutti gli iscritti al collocamento mirato devono comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno i dati che concorrono all’elaborazione del punteggio nella graduatoria provinciale valida per l’anno successivo.
Questo aggiornamento interessa sia le persone con disabilità (articolo 1 legge 68/99) sia le persone appartenenti ad altre categorie protette (articolo 18 legge 68/99).
Puoi aggiornare i tuoi dati online utilizzando il Portale dei Servizi Lavoro Piemonte, entrando nella sezione Collocamento mirato. Per accedere è necessario avere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Quali sono i dati che devi aggiornare
- il reddito individuale lordo, anche immobiliare e mobiliare, con esclusione del reddito del nucleo familiare, come risulta dalla dichiarazione dei redditi dell’anno in corso (con modello CU/730/UNICO)
La dichiarazione è necessaria anche se il reddito è pari a zero.
- i familiari a carico
La dichiarazione è necessaria anche se il carico familiare è pari a zero.
I redditi personali e i carichi familiari dichiarati nell’anno in corso andranno ad aggiornare il punteggio nella graduatoria dell’anno successivo.
Cosa succede se non aggiorni i dati
Se non aggiorni i dati entro il 31 dicembre di ogni anno non perdi l’iscrizione alle liste del collocamento mirato, ma avrai un elemento di penalizzazione, perché ti verrà attribuita in automatico dal sistema la condizione economica massima (999.999,99 euro).
Una dichiarazione tardiva non consente di sanare il mancato aggiornamento dei dati per l’anno di riferimento.
Puoi rimanere iscritto alle liste del collocamento mirato e quindi devi aggiornare i tuoi dati anche se hai in corso un’attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato, da cui si ricava un reddito prospettico non superiore a 8.174 euro, o con reddito prospettico da lavoro autonomo non superiore a 5.500 euro lordi annui, secondo quanto previsto dalla circolare Anpal n. 1/2019 e successive modifiche e integrazioni.