Norme, istruzioni e modulistica per esercitare il diritto di accesso
La legge consente di esercitare tre tipi di accesso, per i quali sono previsti tempi, requisiti e modalità differenti:
- l'accesso “documentale" è il diritto previsto dalla legge 241 del 1990 e spetta ai soggetti che possono dimostrare un interesse diretto, concreto, attuale e si trovano in una situazione tutelata dal diritto e collegata al documento che richiedono;
- l'accesso civico (semplice) ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria è previsto dalle norme sulla trasparenza e riguarda l'obbligo di pubblicazione di determinati dati e documenti nella sezione Amministrazione trasparente.
- l'accesso civico “generalizzato” (FOIA) è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Amministrazione regionale e ha il fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche
Sezione dedicata - Diritto di accesso
- Tariffario dei costi di ricerca, riproduzione e rilascio dei documenti a seguito dell’accoglimento dell’istanza di accesso
- Istanza di accesso documentale
- Istanza di accesso documentale – stato occupazionale
- Istanza di accesso procedimentale
- Istanza di accesso civico semplice
- Istanza di accesso civico generalizzato
- Istanza di accesso in materia di contratti pubblici
- Accesso in materia di dati personali
- Istanza di accesso in materia di investigazioni difensive