Collocamento mirato – Riconoscimento in costanza di rapporto di lavoro

Il servizio in due parole

Offre la possibilità di riconoscere nelle quote di riserva lavoratori con disabilità, anche se non assunti tramite il collocamento mirato.

Pensato per

Aziende pubbliche e private che impiegano più di 14 dipendenti e che quindi hanno l’obbligo di riservare una quota di assunzioni al collocamento mirato, regolato dalla legge 68/1999.

Cosa puoi fare

Come azienda in obbligo puoi rivolgerti al Centro per l’impiego per chiedere il riconoscimento nelle quote di riserva di lavoratori con disabilità in costanza di rapporto di lavoro, previa autorizzazione da parte dei servizi del collocamento mirato.

La normativa di riferimento è l’articolo 4 della legge 68/1999.

Sono computabili nella quota di riserva:

 Lavoratori con disabilità già prima della costituzione del rapporto di lavoro (art. 4 comma 3bis)

Le aziende possono chiedere il riconoscimento nelle quote di riserva se sussistono queste condizioni:

  • lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% per gli invalidi civili riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inps
  • lavoratori con minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria
  • lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inps
  • lavoratori che a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale abbiano subìto una riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inail

Lavoratori che riportano una disabilità successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro (art. 4 comma 4)

La disabilità sopraggiunta non è imputabile a inadempimento da parte del datore di lavoro delle norme di sicurezza e igiene sul lavoro. A causa di questa disabilità il lavoratore diventa inabile allo svolgimento delle proprie mansioni.

Le aziende possono chiedere il riconoscimento nelle quote di riserva se sussistono queste condizioni:

  • lavoratori che subiscono una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% per gli invalidi civili riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inps e che, congiuntamente, diventano inabili allo svolgimento delle proprie mansioni a causa di questo infortunio o malattia
  • lavoratori che subiscono una riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% per infortunio o malattia professionale riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inail e che, congiuntamente, divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni a causa di questo infortunio o malattia

L’inabilità allo svolgimento delle proprie attività comporta l’affidamento al lavoratore di mansioni differenti da quelle che svolgeva prima dell’insorgenza dell’invalidità e compatibili con le residue capacità lavorative.

 L’azienda è tenuta a:

  • verificare la permanenza dello stato invalidante del lavoratore
  • escludere dal computo i lavoratori per i quali sia stata accertata, in sede di revisione del verbale, una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 46%.

Ecco i passi da seguire:

  1. compila il modulo di richiesta appropriato: per articolo 4 comma 3bis oppure per articolo 4 comma 4, presenti nella sezione Documentazione di questa pagina
  2. prepara tutti gli allegati necessari indicati nel modulo di richiesta. Tra questi, verifica di essere in possesso del verbale con la dicitura corretta “Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi dell’articolo 20 della legge 102 del 3 agosto 2009)” e che sia presente la pagina dove è indicata la data di revisione del verbale
  3. se presenti una richiesta di riconoscimento del lavoratore divenuto disabile dopo l’assunzione (articolo 4 comma 4), assicurati di aver indicato mansioni differenti tra quelle attribuite prima del verbale di invalidità e quelle attribuite dopo, in seguito all’inabilità anche parziale a svolgere le proprie mansioni

invia la richiesta via PEC al Centro per l’impiego di riferimento per il territorio in cui si trova la sede operativa dell’azienda in cui è impiegato il lavoratore.